(massima n. 1)
In tema di accertamento tecnico preventivo, la valutazione del requisito dell'urgenza è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, concretandosi in una indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. In sede di accertamento tecnico preventivo, l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato – disposta contra legem dal giudice od effettuata d'iniziativa del consulente – deve considerarsi tamquam non esset poiché, pur in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio. Onde una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio – per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 697 c.p.c., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti. In tema di accertamento e quantificazione del danno, il giudice, pur non potendo tener conto delle considerazioni che il consulente – nominato in sede di accertamento tecnico preventivo – abbia formulato travalicando i limiti dell'incarico affidatogli, può tuttavia utilizzare, allorché l'accertamento del danno si compenetri nella stessa verifica dello stato dei luoghi nonché della qualità e della condizione delle cose, la parte descrittiva della consulenza (nella specie corredata da fotografie), prescindendo dal parere irritualmente espresso e valutando autonomamente – ancorché, nel risultato, in maniera concordante – le descrizioni contenute nella consulenza.