(massima n. 1)
La definizione della controversia raggiunta, in pendenza del giudizio di legittimitą, avanti alle commissioni provinciali di conciliazione di cui all'art. 410 (nuovo testo) c.p.c. comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una decisione nel merito e, conseguentemente, la dichiarazione, da parte della Suprema Corte, della cessazione della materia del contendere.