(massima n. 1)
Il ricorso al giudice ordinario, per ottenere, anche con azione di nunciazione, o con altra istanza rivolta a conseguire provvedimenti cautelari ed urgenti, una pronuncia che imponga alla P.A. un determinato comportamento, attivo o passivo, è consentito quando si sia in presenza non di atti amministrativi, ma di una mera attività materiale, cioè di una condotta dell'amministrazione stessa soggetta ai criteri generali della diligenza e prudenza, nonché della buona tecnica e salvaguardia dei diritti dei privati (nella specie, in relazione all'esecuzione e manutenzione di opera pubblica), e sempre che tale condotta non risulti ricollegabile ad un formale provvedimento amministrativo. Peraltro, anche quando il giudice ordinario, nel concorso dell'indicata situazione, abbia il potere di condannare l'amministrazione ad un facere o ad un pati, il giudice medesimo resta soggetto ai limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali (art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), nel senso che la suddetta condanna deve riferirsi ad attività di diritto comune, e non può tradursi in una interferenza nell'esercizio di potestà pubbliche, implicante revoca, modifica o sospensione di un provvedimento amministrativo, con la conseguenza che se la P.A. non dovesse svolgere quall'attività eventualmente necessaria per dare esecuzione all'ordine giudiziale, essa non potrebbe esservi costretta, ma sarebbe semplicemente considerata inadempiente.