(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi, l'opposizione con cui il terzo deduca la nullità della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., perché proveniente da soggetto non abilitato a renderla per mancanza di procura speciale, e la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, per essere queste di sua esclusiva proprietà, non costituisce opposizione agli atti esecutivi (non proponibile dal terzo pignorato, non legittimato a dolersi dei vizi della procedura esecutiva), ma opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., e, pertanto, essa non rientra nell'ipotesi di competenza per materia prevista dal precedente art. 617, bensì è devoluta al giudice competente ratione valoris a norma dell'art. 17 dello stesso codice.