(massima n. 1)
In caso di procura al difensore dell'attore in data posteriore alla notificazione della citazione, l'indagine sull'anterioritą del rilascio della procura medesima, rispetto alla costituzione in giudizio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 125, secondo comma, c.p.c., deve avvalersi anche degli elementi presuntivi estrinseci al mandato ed emergenti dagli atti del processo, i quali evidenziano in modo inequivoco tale anterioritą, come l'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza alcun rilievo o riserva.