(massima n. 1)
La tardività della chiamata in causa del terzo, per violazione dei termini fissati dall'art. 269 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio, atteso che l'indicata norma, diretta ad assicurare il contemporaneo instaurarsi del processo nei confronti di tutti i soggetti che vi partecipano, ha carattere inderogabile. Questo principio non osta a che la costituzione in giudizio del terzo, tardivamente chiamato, possa avere valore di intervento volontario, consentito fino a che la causa non venga rimessa al collegio (art. 268 c.p.c.), ma tale effetto postula che il terzo medesimo accetti il contraddittorio, aderendo allo stato in cui la controversia si trova, e, pertanto, non può verificarsi ove il terzo medesimo eccepisca in via principale l'irritualità della sua chiamata, e solo in via subordinata si difenda nel merito. Le disposizioni dettate dai primi due commi dell'art. 269 c.p.c., sulle modalità ed i termini della chiamata in causa di un terzo, non sono suscettibili di deroga, neppure quando l'interesse alla chiamata del terzo sia sorto dopo la prima udienza, o per effetto della posizione assunta dalla difesa avversaria.