(massima n. 1)
Nel procedimento di verificazione di scrittura privata spetta al giudice del merito disporre quali scritture debbano servire di comparazione. A tal fine egli non č vincolato da alcuna graduatoria delle fonti di accertamento della veritā, ma č tenuto soltanto ad ammettere, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura č riconosciuta oppure accertata per sentenza passata in giudicato o per atto pubblico, e puō inoltre ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.