(massima n. 1)
In materia di separazione consensuale dei coniugi, il presidente del tribunale che procede all'audizione degli stessi e non riesca a conciliarli, si limita a dare atto, nel verbale di cui all'art. 711 c.p.c., del consenso dei medesimi alla separazione e delle condizioni da essi pattuite per il regolamento dei loro rapporti patrimoniali, senza potersi sostituire ad essi nella determinazione di tali condizioni e senza emettere in proposito alcuna statuizione propria.