(massima n. 1)
Nell'ipotesi considerata dall'art. 15, primo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — che, in relazione al trasferimento di azienda, prevede, per gli ivi indicati debiti verso l'Inail, l'obbligo solidale del nuovo datore di lavoro e del precedente, salvo il diritto di regresso del primo nei confronti del secondo — l'esercizio di tale diritto verso il condebitore solidale resta inibito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1310 c.c., con riguardo ai crediti che il nuovo datore di lavoro abbia adempiuto rinunciando ad avvalersi della relativa prescrizione.