(massima n. 1)
A differenza della sospensione della prescrizione, la quale non ha effetto nei confronti degli altri debitori in solido (art. 1310, secondo comma, c.c.), l'interruzione della prescrizione, avvenuta con la notificazione dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943, primo comma) permane fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, secondo comma) ed ha effetto contro i condebitori solidali del convenuto (art. 1310, primo comma), e, quindi, contro tutte le persone alle quali sia imputabile il fatto dannoso (art. 2055, primo comma). Tale effetto permanente che impedisce, nelle more processuali, l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, non trova deroga nell'ipotesi di interruzione del processo (nella specie, per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore), restando escluso solo se il processo si estingue (art. 2945, terzo comma, c.c.).