(massima n. 1)
L'art. 1310 c.c., concernente l'interruzione della prescrizione delle obbligazioni solidali, non č applicabile nell'ipotesi in cui, avendo il danneggiato chiesto il risarcimento del danno ad un soggetto ed avendo costui indicato come responsabile esclusivo un diverso soggetto, del quale il danneggiato chiede la condanna in proprio favore, la controversia si risolve nell'identificazione in via alternativa del responsabile esclusivo, rimanendo cosė negata la configurabilitā di una solidarietā tra condebitori.