(massima n. 1)
La solidarietà nelle obbligazioni può aversi anche quando i titoli della responsabilità facente capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale, sicché la domanda con la quale si aziona la responsabilità contrattuale di uno degli obbligati vale ad interrompere la prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'altro.