(massima n. 1)
Alla persona accompagnata presso gli uffici della polizia giudiziaria per l'identificazione ai sensi dell'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. non spetta il diritto di ricevere le informazioni concernenti i diritti processuali, tra cui quello al silenzio e quello ad essere informata dell'accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato l'utilizzabilitą nel giudizio abbreviato delle spontanee dichiarazioni rese da persona condotta nella caserma dei carabinieri ai fini della identificazione che, sebbene non avesse ricevuto le informazioni indicate, sapeva di essere indagata).