(massima n. 1)
In virtł del principio di unitarietą e onnicomprensivitą del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo gią comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato il riconoscimento di un'ulteriore posta risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, in favore della moglie della vittima di un incidente sul lavoro, in mancanza di qualsivoglia allegazione, da parte della ricorrente, delle circostanze di fatto relative al suo rapporto con la vittima primaria, che valessero a rendere il pregiudizio concreto pił grave di quello gią riconosciutole).