(massima n. 1)
L'autotutela concessa dall'art. 1515 c.c. al venditore che non ottiene il pagamento del prezzo - vendita senza ritardo delle cose, a spese del compratore, a mezzo di persona autorizzata - č lasciata alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, quindi, una facoltā e non un obbligo, con conseguente possibilitā per la stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno, che va determinato nella sua entitā dal giudice in base agli ordinari criteri posti dall'art. 1223 c.c., senza che possa trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 1518 c.c. - per cui il risarcimento č dato dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno pattuiti per la consegna, salva la prova di un maggiore danno - ove si tratti di cose non previste in tale norma di carattere eccezionale.