(massima n. 1)
Nel caso di assegnazione del lavoratore all'estero, non osta alla temporaneità della trasferta il protrarsi dello spostamento del lavoratore per un lungo periodo di tempo (nella specie, per alcuni anni), poiché l'elemento qualificante della trasferta è dato dal permanere di un legame funzionale del prestatore di lavoro con l'originaria sede di servizio, mentre, nel trasferimento, in ragione della definitività della nuova collocazione aziendale, tale legame viene meno. Né è decisivo che la destinazione all'estero derivi da una perdurante esigenza aziendale di coprire una determinata posizione lavorativa, in quanto detta necessità può essere soddisfatta sia con reiterate assegnazioni in trasferta di uno stesso o di altro dipendente sia con l'assegnazione fissa di un unico lavoratore.