(massima n. 1)
In tema di sede di lavoro, la disciplina limitativa del trasferimento del lavoratore di cui all'art.2103 c.c., che condiziona la legittimitā del trasferimento alla ricorrenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, č applicabile soltanto con riferimento al medesimo rapporto di lavoro e non ad altro successivo rapporto, salvo che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 2112 c.c. (fattispecie relativa a lavoratore dipendente di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, riassunto dal commissario liquidatore e quindi da un'impresa cessionaria del portafoglio della suddetta impresa).