(massima n. 1)
La violazione del termine a comparire (nella specie almeno trenta giorni, stabiliti dall'art. 456, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio immediato) comporta una nullitā di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, cod. proc. pen., a seguito della quale non č consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata.