(massima n. 1)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltā di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullitā di ordine generale, deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; se si č proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullitā va individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna.