(massima n. 1)
Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio nel quale era stata chiesta la restituzione di un immobile detenuto senza titolo dal convenuto in seguito alla avvenuta pronuncia di risoluzione, in altro procedimento, di un contratto preliminare perché, contro tale pronuncia, pendeva ricorso in cassazione).