(massima n. 1)
A norma dell'art. 336 c.p.c., la sentenza di riforma resa in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente — in tutto o nei limiti dei capi riformati — dalla pronuncia di secondo grado; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello — determinando il nuovo assetto degli interessi — segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data della pronuncia di primo grado) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata.