(massima n. 2)
Nel giudizio di appello, la discussione orale ha ad oggetto, in linea di principio, l’intero tema della controversia e, pertanto, ove il collegio intenda, all'esito di tale udienza, procedere soltanto all’esame di questioni specifiche, occorre che detta limitazione risulti espressamente. (Nella specie, relativa a procedimento instaurato, in prime cure, anteriormente al 30 aprile 1995, la S.C. ha ritenuto che il giudice d’appello aveva correttamente deciso sul merito del gravame, in assenza di puntuali espressioni ricavabili dal verbale di udienza, che deponessero per una riserva limitata alla sola decisione sull’istanza di ricusazione proposta in data antecedente all'udienza medesima).