(massima n. 1)
La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo, rilevante ai fini dell'inquadramento previdenziale nonché della tutela assicurativa (come desumibile dal rinvio alla norma citata operato dall'art. 207 del T.U. n. 1124 del 1965), in quanto, richiamando le attivitą dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, ha ricompreso tra quelle complementari anche le attivitą che non presentano una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, ma unicamente un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto essere agricola, e conseguentemente che sussistesse l'occasione di lavoro necessaria a ricomprendere l'infortunio nella tutela assicurativa, una attivitą di allevamento equino finalizzata alla riproduzione).