(massima n. 1)
E' valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato "post mortem exequendum" conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità di un mandato da eseguirsi "post mortem" è subordinata alla circostanza che la natura dell'affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione "mortis causa" e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell'eredità, non può operare, "post mortem", che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge. Pertanto, deve essere negata validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l'esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione "mortis causa" di beni patrimoniali, inerenti all'eredità, a favore di terze persone ("mandatum post mortem"). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la restituzione all'eredità, da parte della mandataria, di somme, già di pertinenza della "de cuius" e rimaste nella sua disponibilità, utilizzate per "spese sostenute per adempiere alle disposizioni della defunta e funerarie", senza distinzione tra atti di disposizione aventi natura meramente esecutiva di impegni già assunti in vita dal mandante ed atti dispositivi di beni ereditari).