(massima n. 1)
La notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il debito sociale (nella specie, verbale di accertamento di debito contributivo), che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell’art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi; al contrario, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo socio è inidonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell’apparenza.