(massima n. 1)
Il conflitto di interessi che determina l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1394 c.c. postula un rapporto di incompatibilitā tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e, in quest'ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante. La sussistenza del conflitto va verificata in concreto dal giudice e, anche ove possa ritenersi accertata, ai fini dell'annullamento del contratto č comunque richiesta la sua riconoscibilitā da parte dell'altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il conflitto di interessi non poteva desumersi dal rapporto di parentela che legava l'amministratore unico della societā, poi fallita, stipulante un contratto di locazione finanziaria di marchi con il socio accomandatario della societā proprietaria dei diritti di privativa, né da una non meglio precisata riferibilitā al suo nucleo familiare del controllo delle due aziende e degli interessi industriali che vi erano sottesi).