(massima n. 1)
In tema di litisconsorzio facoltativo con riguardo a cause scindibili nella specie, proposte per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria verso pił condebitori solidali ai fini della liquidazione dei danni sul quantum, dopo l'accertamento della simulazione assoluta di una locazione conclusa fra pił soggetti da un lato ed altro soggetto, dall'altro, e la pronuncia di condanna generica dei primi al risarcimento ove all'interruzione del processo per morte di uno dei predetti condebitori segua l'atto di riassunzione non effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi ma validamente e tempestivamente eseguito solo nei riguardi degli altri coobbligati, il processo č validamente riassunto solo quanto ai rapporti processuali relativi a questi ultimi e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c. per cui, in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.