(massima n. 1)
La compensazione giudiziale di una parte di un credito opera quale fatto estintivo del medesimo, sino a concorrenza del contrapposto credito accertato a favore dell'altra parte, senza potere incidere sulla decorrenza degli interessi che devono essere liquidati sulla residua parte del credito, non estinta dalla compensazione. Il credito di una somma di danaro liquida o comunque agevolmente determinabile, in base ad elementi o criteri prestabiliti dal contratto o dalla legge, non perde tale carattere per le eventuali contestazioni da parte del debitore. La pronuncia giudiziale, in tal caso, ha infatti effetto meramente dichiarativo, essendo diretta ad accertare quella liquiditą che gią esiste nel credito, per la sua stessa natura.