(massima n. 1)
Il giudizio di cui all'art. 250, quarto comma, c.c., promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio infrasedicenne per superare l'opposizione dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, sebbene nella prima fase debba svolgersi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., con rito camerale, ha natura contenziosa e si conclude con sentenza, contro la quale va proposto gravame alla corte d'appello, sezione per i minorenni, nelle forme ordinarie e nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione, ex art. 325 c.p.c. Tale notificazione va fatta nel modo specificamente previsto dall'art. 285 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione e, perciò, quando la parte sia presente in giudizio a mezzo di procuratore ovvero con l'assistenza di un difensore presso il quale abbia eletto domicilio, la notificazione deve essere fatta al medesimo difensore e, comunque, nel suo domicilio, applicandosi, cioè, l'art. 170 c.p.c. (ancorché non sia prevista, nel rito camerale, una vera e propria costituzione in giudizio).