(massima n. 1)
Per difetto del requisito della certezza non č ammissibile la compensazione legale rispetto a crediti riconosciuti da una sentenza o da altro titolo giudiziale, provvisoriamente eseguibile. Invero la provvisoria esecuzione facoltizza la semplice temporanea esigibilitą del credito, ma non concerne la sua certezza necessaria, per contro, per potere determinare ope exceptionis l'estinzione di due debiti per le quantitą corrispondenti.