(massima n. 3)
Nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialitā strutturale, che difetta in altre obbligazioni; pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal giudice (art. 1817 c.c.), la sentenza non č costitutiva, ma, esplicativa di un termine, che č giā implicito nella convenzione. Nel mutuo senza prefissione del termine č, pertanto, applicabile il principio secondo il quale č superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore č insolvente ed, in tal caso, il creditore č abilitato ad esigere immediatamente la prestazione.