(massima n. 1)
Al fine di dichiarare l'estinzione per compensazione legale di due crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili, pur se riferiti allo stesso rapporto, fino alla concorrenza di quello di importo minore, l'accertamento dell'esistenza (e dell'ammontare) dei crediti medesimi va effettuato secondo la disciplina vigente all'epoca in cui si č verificato l'effetto estintivo per la coesistenza dei due crediti e non trova invece applicazione l'eventuale jus superveniens, ancorché dotato di efficacia retroattiva. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto applicabile la disciplina dell'indebito previdenziale prevista dall'art. 52 legge 9 marzo 1989, n. 88 senza tener conto dell'intervenuta compensazione legale del credito dell'assicurato per ratei di pensione pagati in misura inferiore a quella dovuta con il credito restitutorio dell'Inps anteriormente all'entrata in vigore di tale disciplina).