(massima n. 1)
La compensazione legale estingue ope legis i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro coesistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento della avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fino dal momento in cui sono venuti a coesistenza; tuttavia la compensazione non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte che intende avvalersene, non occorrendo peraltro che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del credito, non essendo però idonea a detto fine la volontà di avvalersi della compensazione, manifestata al di fuori del processo dal procuratore ad litem privo di poteri rappresentativi di natura sostanziale.