(massima n. 1)
Per la eccezione di compensazione legale non č necessario che la manifestazione di volontą della parte si attui mediante espressa istanza, proposta con formula sacramentale, essendo sufficiente che dal comportamento difensivo della parte stessa risulti inequivocabilmente la volontą di far dichiarare estinto il proprio debito a causa della contemporanea esistenza di altro debito che a quello si contrappone. (Con riferimento al caso di specie, la S.C. ha tuttavia escluso che fosse sufficiente, a tal fine, l'allegazione da parte della banca convenuta di avere fatto proprio il ricavato dalla realizzazione di un pegno, la quale prescinde del tutto dall'esistenza, indispensabile per la compensazione, di un contrapposto debito del creditore verso il debitore, in virtł di un diverso rapporto, rappresentato nella specie dal saldo attivo di libretti al portatore).