(massima n. 1)
Qualora sia opposto in compensazione un credito liquido ovvero di facile e pronta liquidazione, il giudice del merito deve provvedere al riguardo dichiarando la compensazione legale o pronunciando la compensazione giudiziale, ovvero, qualora ritenga di non poter pronunciare quest'ultimo tipo di compensazione, enunciando i motivi per i quali non intenda esercitare il potere discrezionale conferitogli dall'art. 1243 c.c., in quanto la compensazione č un istituto di carattere generale che non conosce deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1246 c.c.) e risponde, tra l'altro, ad evidenti esigenze di economia processuale.