(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art. 167 legge fall., deve essere compiuta dal giudice di merito con riferimento all'interesse della massa dei creditori - preso in considerazione, appunto, dall'art. 167 cit. - non gią dell'imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio di un'impresa in bonis possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nell'ambito di una procedura concordataria laddove gli stessi dovessero investire interessi del ceto creditorio o incidere negativamente sulla procedura concorsuale perché, ad esempio, sottraggono beni alla disponibilitą della stessa ovvero ostacolano o ritardano la procedura di liquidazione nel caso di concordato con cessione dei beni. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di appello, che aveva valutato come rientrante nell'ordinaria amministrazione il contratto di locazione infranovennale di un bene immobile, rientrante nell'attivo concordatario, prendendo in considerazione il solo interesse dell'imprenditore-locatore, ma non quello dei creditori).