(massima n. 1)
Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico — ancorché complesso — rapporto, come nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivino da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, presunte tali ex art. 2054 c.c., di entrambi i conducenti dei veicoli venuti a collisione, non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione «propria» ex art. 1241 ss. c.c. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento (c.d. compensazione «impropria»), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242, secondo comma, c.c.) che sostanziale (concernente essenzialmente l'arresto della prescrizione ex art. 1242, secondo comma, c.c. e la incompensabilità del credito dichiarato impignorabile ex art. 1246, primo comma n. 3, c.c. e 545 c.p.c.).