(massima n. 1)
Nel caso di coesistenza di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, nella determinazione, ai fini della compensazione, dell'ammontare del primo, non può non tenersi conto — dovendo i danni da risarcire essere determinati con riferimento ai valori monetari del tempo della decisione finale della causa — della incidenza della svalutazione monetaria, il cui calcolo, con la conseguente sua aggiunta all'entità dei danni determinata con riferimento ai valori della moneta al tempo, dell'evento dannoso, costituisce una semplice modalità della liquidazione.