(massima n. 1)
Non č sufficiente a integrare l'incompatibilitą del difensore la diversitą di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra pił imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, cosģ da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro.