(massima n. 1)
I limiti legali di ammissibilitą della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non gią a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti. (Nella specie, i capitoli di prova, ritenuti dalla S.C. legittimamente ammessi dal giudice di merito, tendevano a stabilire se nelle contabili emesse dalla banca fosse stato riprodotto l'oggetto dell'ordine di cui era la banca stessa era stata incaricata).