(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, all’annullamento dell’atto di conferimento di mansioni superiori, equiparabile all’annullamento del contratto di cui all’art. 2126 c.c., consegue l’intangibilità sia della retribuzione percepita per l'attività effettivamente svolta sia della pensione maturata alla stregua di essa, se calcolata in base a contributi indebitamente versati ma “consolidati”, ex art. 8 del d.p.r. n. 818 del 1957, per il decorso del quinquennio dalla data del versamento.