(massima n. 1)
In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto non dimostrata la dedotta prassi aziendale - di Poste italiane s.p.a. - di avvicendamento del personale quadro e generica l'indicazione, come ragione del trasferimento del lavoratore, della necessità di realizzare una "job rotation", quale strumento di accrescimento professionale).