(massima n. 1)
Nella controversia inerente alla validitą ed efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (cd. fideiussione "omnibus"), la sopravvenienza della l. n. 154 del 1992 (il cui art. 10, modificando l'art. 1938 c.c., impone la fissazione dell'importo massimo garantito)se non tocca la validitą e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilitą del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data determina, per il periodo successivo, la nullitą sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto; pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontą, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione. (Cosģ statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato gli estremi della nuova convenzione fideiussoria richiesta dal novellato art. 1938 c.c. non gią nella espressa manifestazione della comune volontą delle parti del negozio di garanzia ai sensi dellart. 1937 c.c., ma nella mera comunicazione unilaterale della banca al fideiussore con la quale veniva indicato il limite dellimporto garantito).