(massima n. 1)
L'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall’art. 10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all’indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito.