(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa č pił breve - per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio - rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media (sebbene occorra tenere conto della maggiore intensitą del patema d'animo nei primi tempi successivi all'evento), assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all'effettivo pregiudizio arrecato.