(massima n. 1)
Il possesso (o la detenzione) può essere conservato "solo animo", purché il possessore (o il detentore) sia in grado di ripristinare "ad libitum" il contatto materiale con la cosa, sicché, ove tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è, da solo, sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa.