(massima n. 1)
In tema di fallimento, deve ritenersi inapplicabile al giudizio di opposizione allo stato passivo, quanto alla costituzione del curatore, il sistema di preclusioni emergente dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 del codice di rito (cosė come risultante dalla novella 353/1990 e successive integrazioni), atteso che, pur in assenza di una specifica disciplina enucleabile dal dettato dell'art. 98 della legge fallimentare, non č a dubitarsi della regolaritā della costituzione del curatore medesimo anche nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal giudice delegato, senza bisogno (al fine di proporre domande riconvenzionali senza incorrere in decadenze) di costituirsi, invece, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, come imposto dal rito ordinario.