(massima n. 2)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al fallito, secondo quanto previsto dall'art. 99 della legge fall., nel testo novellato dall'art. 84 del d.l.vo n. 5 del 2006, non ha natura perentoria, e, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli. (Fattispecie disciplinata dall'art. 99 cit., nella formulazione precedente la modifica introdotta dall'art. 6 del d.l.vo n. 169 del 2007, in vigore dal 1 gennaio 2008, che esclude l'obbligo di notifica al fallito).