(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento, dichiarato dopo l'entrata in vigore del d.l.vo n. 5 del 2006, benchč su ricorso anteriore, ma prima dell'entrata in vigore del d.l.vo n. 169 del 2007, la previsione per cui, ai sensi dell'art. 99 legge fallim. "ratione temporis" vigente, il relativo ricorso va notificato anche a tale soggetto, non trasforma il fallito medesimo in un litisconsorte necessario, attribuendogli la norma solo la facoltā di essere sentito, correlata ad un potere discrezionale e motivato del giudice, secondo un principio di audizione riproduttivo di quello vigente, ex art. 485 c.p.c., nel processo esecutivo singolare; ne consegue che, avendo il predetto adempimento il valore di semplice "denuntiatio litis", la prova assunta (nella specie, per testimoni) in assenza della citata notifica non č inficiata da nullitā per lesione del contraddittorio.