(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore, secondo quanto previsto dall'art. 99 legge fall., nel testo come sostituito dall'art. 6 del d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169, "ratione temporis" applicabile, ha natura perentoria e tuttavia la sua osservanza presuppone che alla parte opponente sia stato previamente comunicato il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, non essendo sufficiente il suo mero deposito in cancelleria e pertanto non producendosi, in difetto, alcuna decadenza. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con cui il tribunale aveva rigettato il ricorso in opposizione in quanto notificato al curatore oltre il termine di rito, computato dal predetto deposito, anziché dalla comunicazione, mai attuata dalla cancelleria).